Art. 12.
(Sviluppo della filiera locale agro-alimentare).

      1. Sono definiti gruppi d'acquisto equo e solidale i soggetti associati senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun rincaro agli associati.
      2. Le attività dei gruppi d'acquisto di cui al comma 1 non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

 

Pag. 14

n. 633, e successive modificazioni, e ai fini dell'applicazione del regime d'imposta previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a condizione che i gruppi d'acquisto interessati si conformino alle disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
      3. È applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che siano commercializzati nei territori montani da soggetti che vendono un ammontare di prodotti locali pari al 70 per cento del totale delle vendite.
      4. È applicata l'esenzione dall'IVA per i prodotti artigianali che siano commercializzati nei territori montani da soggetti che vendono un ammontare di prodotti locali pari al 70 per cento del totale delle vendite.